E’ scattato dal primo aprile l’addebito automatico dell’indennizzo da parte degli operatori di tlc nei casi di malfunzionamento del servizio della linea fissa per utenze residenziali e business.

La data inizialmente fissata al primo gennaio del 2012  dalla Delibera n.73/11/Cons nella quale si stabilivano i criteri minimi per ottenere i rimborsi, è stata infine prorogata di tre mesi per problemi di natura tecnica e amministrativa insorti nella fase esecutiva. Il tavolo tecnico incaricato di attuare le norme aveva dovuto interrompere i lavori a causa di un ricorso al Tar presentato contro la legittimità delle norme sugli indennizzi i cui relativi importi sono già stati individuati dal regolamento pubblicato nella Delibera che ha diversificato le varie tipologie di disservizio e previsto una parità di trattamento minimo per tutti gli utenti a prescindere dall’operatore scelto.

 

Il nuovo regolamento ha introdotto forme di compensazione che generalmente non erano previste dalla Carta dei servizi,  quali omessa o ritardata portabilità del numero, perdita della numerazione, attivazione di profili tariffari non richiesti e omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici.

Nel dettaglio le misure di indennizzo previsti per ogni giorno di ritardo:

-Omessa o ritardata prima attivazione del servizio: €7,50;

-Omessa o ritardata attivazione del servizio per migrazione: €2,00;

-Sospensione o cessazione del servizio:€7,50;

-Malfunzionamento del servizio (irregolare erogazione del servizio, mancato rispetto degli standard qualitativi):€5,00;

-Omessa o ritardata portabilità del numero:€5,00;

-Attivazione o disattivazione non richiesta di cs o cps: 2,50;

-Attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti:€ 5,00;

-Perdita della numerazione per causa imputabile all’operatore:€ 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero

-Omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici:€200,00 per ogni anno di disservizio

-Mancata o ritardata risposta ai reclami:€1,00.

La corresponsione automatica è prevista solo per gli art.3 e art.4 che prevedono rispettivamente l’indennizzo per omessa o ritardata attivazione del servizio e sospensione o cessazione del servizio.

Sono esclusi gli altri casi che dovranno essere oggetto di un reclamo scritto da parte del cliente.

Il portale trovatariffe che offre un servizio di consulenza adsl- voce e di assistenza agli utenti  ha attivato il servizio per calcolare l’indennizzo in relazione alla tipologia del guasto e al protrarsi di questo.

Compilando un breve questionario l’utente scarica il modello in formato pdf completo dell’importo a cui ha diritto in base alle risposte fornite e a condizione che il disservizio sia imputabile alla responsabilità dell’operatore.

Vitale Antonio